Art. 35 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Intervento finanziario del Ministero.

Art. 35 – Intervento finanziario del Ministero.

 

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali (1)(2).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 26-ter del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 77, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è sospesa fino al pagamento dei contributi gia' concessi alla data del 15 agosto 2012 e non ancora erogati ai beneficiari.

(2) Vedi inoltre l'articolo 1, comma 314, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.