Art. 52 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (1) (2).
Art. 52 – Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (1) (2).
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio (3).
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione (4).
1-ter. Al fine [di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita'] di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con, la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano , d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all' articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , prevista dall' articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all' articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali (5).
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112.
(2) In attuazione del presente articolo vedi la Direttiva del Ministero per i beni e le attivita' culturali 9 novembre 2007.
(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 2015, n. 140 (in Gazz. Uff., 15 luglio, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 2-bis , nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 4-bis, comma 1, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112; successivamente modificato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 2015, n. 140 (in Gazz. Uff., 15 luglio, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei citati articoli 4, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 e articolo 4-bis, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 , nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e Regioni e, da ultimo, modificato dall'articolo 16, comma 1-ter, lettere a) e b), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dallaLegge 6 agosto 2015, n. 125.