Art. 54 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Beni inalienabili.
Art. 54 – Beni inalienabili.
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati (1):
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente (2);
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell' articolo 10 , comma 3, lettera d) (3);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all' articolo 53 (4).
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni [ , se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili ], fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell' articolo 12. , commi 4, 5 e 6 (5);
[b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;] (6)
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimoarticolo 53;
[d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante [quali testimonianze dell'identità e della stona delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose], ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).] (7)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19 (8).
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
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(1) Alinea modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 175, lettera e), numero 1), della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
(5) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dall'articolo 4, comma 16, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dallaLegge 12 luglio 2011, n. 106 e dall'articolo 1, comma 175, lettera e), numero 2), della Legge 4 agosto 2017, n. 124.
(6) Lettera soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 4), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(7) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 2), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 5), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(8) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), numero 6), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.