Art. 10. Codice del terzo settore. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 10 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.