Art. 19. Codice del turismo. Obbligo di assicurazione.

Art. 19 – Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.