Art. 37. Codice del turismo. Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli.

Art. 37 – Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli.

 

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore (1).

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.