Art. 17. Codice dell’ambiente. Informazione sulla decisione (1).
Art. 17 – Informazione sulla decisione (1).
1. La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche [, anche] attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate(2):
a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(2) Alinea modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.