Art. 17. Codice dell’ambiente. Informazione sulla decisione (1).

Art. 17  Informazione sulla decisione (1).

 

1. La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche [, anche] attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita' interessate(2):

a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(2) Alinea modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.