Art. 260 ter. Codice dell’ambiente. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca (1).
Art. 260 ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca (1).
1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti(2).
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore.
In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell' iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256(3).
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(1) Articolo inserito dall' articolo 36 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205. Successivamente il predetto articolo 36 del D.Lgs. 205/2010è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
(2) Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
(3) Vedi quanto disposto dall' articolo 9, comma 3, lettere a), b) e c), del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11.