Art. 29 septies. Codice dell’ambiente. Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale (1).

Art. 29 septies  Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale (1).

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita' competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.

 

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(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 24, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.