Art. 29 undecies. Codice dell’ambiente. Incidenti o imprevisti (1).

Art. 29 undecies  Incidenti o imprevisti (1).

 

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorita' competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorita' competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche' adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorita' competente e' sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.

3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi, modalita' e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

 

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(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 24, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.