Art. 3 sexies. Codice dell’ambiente. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (1).

Art. 3 sexies  Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (1).

1. In attuazione dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con lalegge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi(2).

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione(3).

1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web(4).

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta(5).

1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma(6).

1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico (7).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 16, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.