Art. 30. Codice dell’ambiente. Impatti ambientali interregionali (1).

Art. 30  Impatti ambientali interregionali (1).

 

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, [nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,] i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti(2).

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali interessati dagli impatti(3).

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita' competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinche' i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni(4).

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(2) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 2, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(4) Comma inserito dall'articolo 2, comma 25, lettera b), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.