Art. 31. Codice dell’ambiente. Attribuzione competenze (1).

Art. 31  Attribuzione competenze (1).

 

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.