Codice dell'ambiente - Parte SECONDA - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (Artt. 4-52)
Art. 47. Codice dell’ambiente. Obblighi di informazione.
Art. 47 – Obblighi di informazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi. (1)
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(1) Articolo abrogato dall'articolo 36, comma 1, del presente decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.