Art. 7. Codice dell’ambiente. Competenze (1).

Art. 7. Codice dell’ambiente. Competenze (1).

 

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

[3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto .] (2)

[4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.](3)

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali(4).

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali (5).

5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6).

6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;

b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione (7);

d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (8).

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo (9).

 

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(2) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(3) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(6) Comma modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.