Art. 9. Codice dell’ambiente. Norme procedurali generali (1).

Art. 9  Norme procedurali generali (1).

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi(2).

2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 dellalegge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita' pubbliche interessate(3).

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorita' competente puo' concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorita' competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita' competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

4-bis. L'autorita' competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l'autorita' cui e' possibile ricorrere e il relativo termine (5).

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione vedi quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto.

(4) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera e), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, vedi il comma 3 del medesimo articolo 50, D.L. 76/2020.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 50, comma 1, lettera e), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, vedi il comma 3 del medesimo articolo 50, D.L. 76/2020.