Art. 16. Codice dell’amministrazione digitale. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

Art. 16 Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

 

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali (1);

c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale(2);

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) [detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e] stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza (3).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

 

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(1) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(2) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(3) Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.