Art. 17. Codice dell’amministrazione digitale. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale (A) (1).

Art. 17 Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale (A) (1).

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a  (2) :
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni (3) ;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione (4) ;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1 (5) ;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa  (6) ;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia (7) ;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di [sicurezza,] accessibilità e fruibilità nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis  (8) .
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) (9) .
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi (10) .
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico (11) .
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. [Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165] (12) .
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice (13) .
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 [e 1-quater]  tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente (14) .
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata (15) .
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(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 1 ottobre 2018, n. 3
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[2] Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,  dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato dagli articoli 1, comma 1, lettera b), numero 1),  e 66 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[3] Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
[4] Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
[5] Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
[6] Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[7] Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 4), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
[8] Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 5), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235,dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179  e successivamente  dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[9] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[10] Comma inizialmente inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
[11] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[12] Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato prima dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, poi dall'articolo 31, comma 1, lettera d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, da ultimo dall'articolo 41, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. 
[13] Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
[14] Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
[15] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.