Art. 2. Codice dell’amministrazione digitale. Finalità e ambito di applicazione.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione.

 

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (1).

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b) (2).

[2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.] (3)

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto (4).

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali, si applicano anche [ai gestori di servizi pubblici ed] agli organismi di diritto pubblico(5).

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (6).

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni [ispettive e di controllo fiscale,] di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano [altresi']  al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico  (7)  (8).

6-bis. Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale(9).

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(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(3) Comma inizialmente inserito dall'articolo 36, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(6) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(7) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ,  successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(8) Per le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri vedi l'articolo 1 del D.P.C. M. 9 febbraio 2011.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.