Art. 6 bis. Codice dell’amministrazione digitale. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (1) (2).

Art. 6 bis – Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (1) (2).

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito [, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,]  il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico(3).

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (4).

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies(5).

[3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3.] (6)

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonche' le pubbliche amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi (7).

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(1) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(2) Rubrica modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(3) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179,  successivamente dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e da ultimo dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(6) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

(7) Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.