Art. 9. Codice dell’amministrazione digitale. Partecipazione democratica elettronica.

Art. 9 Partecipazione democratica elettronica.

 

1.I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare (1).

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(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e successivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.