Art. 12 Codice della crisi di impresa. Nozione, effetti e ambito di applicazione.

Art. 12 - Nozione, effetti e ambito di applicazione. (1)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

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[1] Articolo modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, poi sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. L' articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 è stato abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 83/2022 medesimo.