Art. 74 Codice della crisi di impresa. Proposta di concordato minore.

Art. 74 - Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (1) .

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

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(1) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs.  26 ottobre 2020, n. 147 a decorrere dal 1° settembre 2021, secondo quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.