Art. 83 Codice della crisi di impresa. Conversione in procedura liquidatoria.

Art. 83 - Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca [o risoluzione] il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata (1) .

2. Se la revoca [o la risoluzione] consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero (2) .

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

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(1) Comma modificato dall'articolo 12, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 a decorrere dal 1° settembre 2021, secondo quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 a decorrere dal 1° settembre 2021, secondo quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 147/2020 medesimo.