Art. 2. Codice della nautica da diporto. Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali (1).

Art. 2  Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali (1).

 

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto (2);

c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3(3).

2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione(4).

2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice(5).

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei , l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo (6).

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

 

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(2) Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(3) Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(5) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(6) Comma modificato dall'articolo 60 , comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.