Art. 26. Codice della nautica da diporto. Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio (1).

Art. 26  Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio (1).

 

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice(2).

1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice(3).

 

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(1) Rubrica modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.