Art. 27. Codice della nautica da diporto. Natanti da diporto.

Art. 27  Natanti da diporto.

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26(1).

2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico(2).

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;

b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo(3);

c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati,  canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari (4).

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa (5).

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice(6).

6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice(7).

6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5(8).

 

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(1) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(2) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(3) Lettera modificata dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(4) Lettera modificata dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(5) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(6) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.