Art. 12 Codice della Privacy. Codici di deontologia e di buona condotta.

Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta

 [1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139(1).] (2)

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(1) Per l'inserimento nell'Allegato A del presente decreto del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici ed il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, vedi il D.M. 14 gennaio 2005; per l'inserimento del Codice di deontologia e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, vedi il D.M. 2 dicembre 2008 ; per l'inserimento del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nella versione modificata con Delibera 12 giugno 2014, n. 296, vedi il D.M. 24 settembre 2014; per l'inserimento del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, vedi il D.M. 22 ottobre 2015.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.