Art. 145 Codice della Privacy. Ricorsi.
Art. 145 - Ricorsi
[1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.] (1)
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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.