Art. 161 Codice della Privacy. Omessa o inidonea informativa all'interessato.

Art. 161 - Omessa o inidonea informativa all'interessato

[1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro (1).] (2)

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(1) Articolo modificato dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.