Art. 162 Bis Codice della Privacy. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.

Art. 162 bis - Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (1)

[1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro [, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione].] (2)

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(1) Articolo inserito dall'articolo 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n.109 e successivamente modificato dall'articolo 44, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.