Art. 162 Codice della Privacy. Altre fattispecie.

Art. 162 - Altre fattispecie

[1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro (1).

2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro (2).

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta (3).

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro (4).

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo (5).] (6)

______________

(1) Comma modificato dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(2) Comma modificato dall'articolo 44, comma 3, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(3) Comma inserito dall'articolo 44, comma 3, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 e successivamente modificato dall'articolo 20 bis, comma 1, lettera c) del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

(4) Comma inserito dall'articolo 44, comma 3, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(5) Comma inserito dall'articolo 20 bis, comma 1, lettera c), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

(6) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.