Art. 164 Codice della Privacy. Omessa informazione o esibizione al Garante.

Art. 164 - Omessa informazione o esibizione al Garante

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro (1).] (2)

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(1) Articolo modificato dall'articolo 44, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.