Art. 167 Codice della Privacy. Trattamento illecito di dati.

Art. 167 - Trattamento illecito di dati (1)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies [ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies] arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni (2) .
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante (3) .
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena è diminuita.

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[1] Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
[2] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera n), del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito con modificazioni dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205.
[3] Vedi inoltre Protocollo d'intesa tra la Procura di Roma e il Garante Privacy dell'8 gennaio 2019.