Art. 169 Codice della Privacy. Misure di sicurezza.
Art. 169 - Misure di sicurezza
[1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni [o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro (1).]
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili (2).] (3)
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(1) Comma modificato dall'articolo 44, comma 9, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(2) Comma modificato dall'articolo 44, comma 9, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.