Art. 21 Codice della Privacy. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari.

Art. 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) (1)

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili (2).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari (3).] (4)

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(1) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi D.M. 23 giugno 2004, n. 225, il D.M. 13 aprile 2006, n. 203, il D.M. 21 giugno 2006, n. 244, il D.M. 12 dicembre 2006 n. 306, il D.M. 9 febbraio 2007, n. 21, il D.M. 7 marzo 2007, n. 58, il D.M. 12 marzo 2007, n. 59 e il D.M. 22 maggio 2007. Vedi, anche, il Provvedimento 16 dicembre 2005, il Provvedimento 30 aprile 2008 ed il Regolamento 1° aprile 2009.

(2) Comma inserito dall'articolo 45, comma 1, lett. a) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(3) Per il regolamento di attuazione del presente comma vedi la Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26, il Comunicato 19 aprile 2006, provvedimento 2 gennaio 2007, il D.P.C.M. 30 novembre 2006 n. 312, il D.M. 28 febbraio 2007, n. 54 , il Provvedimento 28 febbraio 2007 , il Provvedimento 12 aprile 2007, il D.M. 16 maggio 2007 n.100 , il D.M. 3 agosto 2007, n.168 e il D.M. 29 novembre 2007 n.255 . Vedi, inoltre, il Provvedimento 6 novembre 2015.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.