Art. 23 Codice della Privacy. Consenso.

Art. 23 - Consenso

[1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili (1).] (2)

______________

(1) Per una deroga al presente articolo vedi l'articolo 44, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall' articolo 20-bis, comma 3, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.