Art. 42 Codice della Privacy. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea.

Art. 42 - Trasferimenti all'interno dell'Unione europea

[1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.