Art. 70 Codice della Privacy. Volontariato e obiezione di coscienza.

Art. 70 - Volontariato e obiezione di coscienza

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.