Art. 1. Codice della proprietą industriale. Diritti di proprietą industriale.

Art. 1 Diritti di proprietà industriale.

 

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali (1).

 

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(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63.