Art. 25. Codice della proprietą industriale. Nullitą.

Art. 25 Nullità.

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11-bis,13, 14, comma 1, e 19, comma 2(1);

c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2(2).

 

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(1) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.