Codice della proprietą industriale - Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietą industriale (Artt. 7-116)
Art. 32. Codice della proprietą industriale. Novitą (1).
Art. 32 – Novità (1).
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
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(1) Rubrica modificata dall'articolo 17 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.