Art. 32. Codice della proprietą industriale. Novitą (1).

Art. 32 Novità (1).

 

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

 

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(1) Rubrica modificata dall'articolo 17 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.