Art. 47 Codice della Strada. Classificazione dei veicolo.
ARTICOLO 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a ) veicoli a braccia;
b ) veicoli a trazione animale;
c ) velocipedi;
d ) slitte;
e ) ciclomotori;
f ) motoveicoli;
g ) autoveicoli;
h ) filoveicoli;
i ) rimorchi;
l ) macchine agricole;
m ) macchine operatrici;
n ) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali (1):
a) categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto È inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione È inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore È inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta È inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima È inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto È inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore È inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie (2);
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote [, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t ] (3);
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote [, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t ] (3);
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi) (4);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t (4);
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t (4);
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t (4);
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t (4);
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(1) Alinea modificato dall’art. 21, c. 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
(2) Lettera modificata dall'art. 1, c. 1, lett. a) e b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, a decorrere dal 19 gennaio 2013.
(3) Lettera modificata dall’art. 21, c. 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
(4) Così corretto in Gazz.Uff., 13 febbraio 1993, n. 36.