Art. 3 bis. Codice delle assicurazioni private. Art. 3-bis.

Art. 3 bis – Art. 3-bis.

 

1. La vigilanza e' basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attivita' cartolari e ispezioni in loco.

3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.

5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attivita' dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.

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(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.