Art. 3. Codice delle assicurazioni private. Finalitą della vigilanza (1).

Art. 3 – Finalità della vigilanza (1).

 

1. Scopo principale della vigilanza e' l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.