Art. 30 bis. Codice delle assicurazioni private. Sistema di gestione dei rischi (1).

Art. 30 bis – Sistema di gestione dei rischi (1).

 

1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa e' o potrebbe essere esposta, nonche' le interdipendenze tra i rischi.

2. Il sistema di gestione dei rischi e' efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.

3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonche' i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalita' di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:

a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;

b) gestione integrata delle attivita' e delle passivita' (asset-liability management);

c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;

d) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione;

e) gestione dei rischi operativi;

f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.

5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidita' con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.

6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attivita' e passivita' l'impresa valuta regolarmente:

a) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;

b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies:

1) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruita', ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;

2) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;

3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruita';

c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies:

1) la sensitivita' delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilita' e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;

2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilita'.

7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruita' o dell'aggiustamento per la volatilita' si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.

8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.

9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.

10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni puo' rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entita' o di uno strumento finanziario.

12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', verifica l'idoneita' dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.

13. L'IVASS puo' fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.

14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti:

a) costruire e applicare il modello interno;

b) testare e validare il modello interno;

c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;

d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata;

e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

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(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.