Art. 30 ter. Codice delle assicurazioni private. Valutazione interna del rischio e della solvibilita' (1).

Art. 30 ter – Valutazione interna del rischio e della solvibilita' (1).

 

1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilita'. La valutazione interna del rischio e della solvibilita' e' parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.

2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:

a) il fabbisogno di solvibilita' globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa;

b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;

c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti alla propria attivita', idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui e' o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.

4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformita' con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se e' utilizzato un modello interno, la valutazione e' eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.

6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilita' almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.

7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilita' nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater.

8. La valutazione interna del rischio e della solvibilita' non e' finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.

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(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.