Art. 6. Codice delle assicurazioni private. Destinatari della vigilanza.

Art. 6 – Destinatari della vigilanza.

1. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti (1):

a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;

c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attivita' esternalizzate (2);

d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione[, dei periti di assicurazione] e di ogni altro operatore del mercato assicurativo (3).

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(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 7.4

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.