Art. 7. Codice delle assicurazioni private. Reclami (1).
Art. 7 – Reclami (1).
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.
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(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.