Art. 18 Codice deontologico forense. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione.

ARTICOLO 18 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.